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Statuto

APEMAD – Associazione Professionisti Europei Mobilità Autoveicoli Disabili

 

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE

Art.1 – Tra gli operatori nel campo delle modifiche e delle trasformazioni di automezzi per handicappati, ai sensi e per gli effetti degli artt.14 e seguenti del Codice Civile, è costituita la “APEMAD – Associazione Professionisti Europei Mobilità Autoveicoli Disabili”.
L’Associazione ha sede centrale in Roma e sedi periferiche nel territorio Nazionale ed Europa.

PRINCIPI

Art.2 – L’Associazione fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale dell’impresa all’ordinario e straordinario sviluppo economico e civile nazionale ed internazionale (Europa) per un confronto sociale e tecnico.
L’Associazione è apartitica, aconfessionale ed esclude qualsiasi fine di lucro.

SCOPI

Art.3 – Scopi dell’Associazione sono:

1) di favorire il progresso delle imprese ed in genere degli operatori nei settori di cui al precedente articolo 1, promuovendo forme di solidarietà e di collaborazione fra gli associati, curando l’assistenza e la tutela dei loro interessi in tutti i problemi tecnici, scientifici, economici, sociali, sindacali, legislativi e culturali, che direttamente od indi- rettamente li riguardano;
2) di rappresentare gli associati nei rapporti con le Istituzioni ed Amministrazioni pubbliche, con gli Enti e le Organizzazione economiche, politiche, sociali, culturali e altre componenti della Società;
3) di istituire e gestire un albo degli operatori specializzati nelle modifiche e trasformazioni di automezzi per disabili, determinando i criteri ed i requisiti per l’iscrizione, curare la selezione ed effettuare esami per l’iscrizione; il tutto secondo le norme del Regolamento predisposto ed approvato dal Consiglio Generale;
4) di promuovere la qualificazione professionale degli opera- tori;
5) di promuovere e coordinare l’attività degli operatori mediante ricerche, studi, seminari, corsi, convegni e dibattiti sui temi, tecnici, scientifici, economici, sociali, tributari, commerciali e legali;
6) di rappresentare e assistere gli associati nella stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
7) di promuovere e organizzare la partecipazione a manifestazioni fieristiche in Italia e all’estero nonchè attività ausiliarie per gli associati;
8) di svolgere opere di riconciliazione nei casi di contrasti fra i gruppi di lavoro appartenenti all’Associazione e di intensificare la collaborazione fra gli stessi;
9) di assumere partecipazioni e interessenze di ogni tipo ai fini del raggiungimento degli scopi associativi.

RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art.4 – Possono far parte dell’Associazione gli imprenditori e, comunque, gli operatori nel campo delle modifiche e delle trasformazioni di automezzi per il trasporto disabili che operano nel campo del movimento delle persone con impedite capacità motorie inerenti Treni, Servizi Pubblici, Aerei, Navi, trasporto pubblico e privato, comunque nell’inserimento alla vita sociale, nonchè le persone, fisiche e giuridiche, interessate allo sviluppo delle problematiche relative e alla promozione della qualificazione del campo. Il rapporto associativo è a tempo indeterminato. Le norme per l’ammissione all’Associazione e per la cessazione del rapporto associativo saranno contenute in apposito Regolamento predisposto e approvato dal Consiglio Generale.

CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art.5 – Il rapporto associativo cessa:

a) per recesso;

b) per esclusione.

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Generale nei con- fronti del Socio:

a – che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
b – che si renda moroso del versamento del contributo annuale;
c – che svolga o tenti di svolgere attività in contrasto o in concorrenza agli interessi dell’Associazione;
d – che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche mora- li, all’Associazione.
e – che non rispetti il dettato del regolamento interno. L’esclusione diventa operante dalla comunicazione all’escluso e della successiva annotazione nel libro Soci.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Generale dell’Asso- ciazione, con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi membri.
Il rapporto associativo infine cessa per le altre cause previste dalla legge e dal Regolamento.

SETTORI

Art.6 – Nell’ambito dell’Associazione possono essere costituiti dei settori, con il compito di studiare, analizzare ed elaborare proposte e interventi su problematiche relative e normative tecniche, alla legislazione, agli aspetti economici di interesse specifico dei settori medesimi, in armonia con le linee generali dell’Associazione. I settori possono formulare segnalazioni e proposte alla Presidenza dell’Associazione per le opportune iniziative.

Sulla proposta di costituzione dei settori delibera il Consiglio Generale previa valutazione sia delle specifiche esigenze che del numero degli operatori interessati alla costituzione dei gruppi stessi. Il Presidente del settore è nominato dal Consiglio Generale, sentita la rappresentanza degli operatori proponenti la costituzione dei gruppi medesimi.

PATRIMONIO

Art.7 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote d’iscrizione e dalle quote annuali, dai proventi dell’attività o, comunque, acquisiti da finanziamenti e contributi, e dai beni con essi acquistati. I Soci sono tenuti a versare, entro il termine fissato dal Consiglio Generale, il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo e, in ogni caso, non potrà mai essere restituita.

ORGANI

Art.8 – L’Associazione ha i seguenti organi:

1) l’Assemblea;

2) il Consiglio Generale;

3) il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Generale;

4) Commissione Tecnica;

5) il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

L’ASSEMBLEA

Art.9 – L’Assemblea è costituita da tutti gli associati.

Ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare, con diritto di voto, al massimo cinque altri associati.
In via ordinaria l’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno.
In via straordinaria l’Assemblea è convocata ogni qualvolta lo richieda il Presidente stesso, o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti il Consiglio Generale, o almeno un quinto degli associati, o il Collegio dei Revisori dei Conti.
La convocazione deve contenere gli argomenti posti all’ordine del giorno, il giorno, il luogo e l’ora della riunione sia per la prima che per la seconda convocazione e avverrà mediante comunicazione raccomandata scritta indirizzata ai singoli associati, o con avviso inviato a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica comunicato da ciascun associato, con un preavviso di almeno quindici giorni. Fra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere al- meno un giorno.
In prima convocazione l’Assemblea è costituita regolarmente con la presenza di almeno i due terzi degli associati, in se- conda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti, fatto salvo quanto previsto dalla lettere d) ed e) ultimo comma, presente articolo.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età.
L’Assemblea delibera, salvo i casi espressamente previsti, a maggioranza assoluta dei presenti.
L’Assemblea:

a) fissa le direttive generali per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo 3;
b) procede alla nomina della cariche sociali; elegge i compo- nenti del Consiglio Generale ed elegge il Presidente dell’As- sociazione;
c) nomina, ove lo ritenga opportuno, il Presidente onorario, che è membro di diritto del Consiglio Generale;
d) delibera su eventuali modifiche statutarie ad essa sotto- posta dal Consiglio Generale, a maggioranza di almeno un ter- zo degli associati, sia in prima che in seconda convocazione;
e) delibera lo scioglimento dell’Associazione col voto favo- revole dei 3/4 (tre quarti) di tutti gli associati, sia in prima che in seconda convocazione;
f) delibera su ogni questione che ad essa venga sottoposta dal Consiglio Generale nonchè su ogni altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dal seguente Statuto.

IL CONSIGLIO GENERALE

Art.10 – Il Consiglio Generale è costituito da: f.1) Presidente e Vice Presidente;
f.2) un numero dispari di membri variabile da tre a nove, secondo quanto determinerà, di volta in volta, l’Assemblea all’atto della nomina.
Il Consiglio Generale delibera sull’attività dell’Associazione nell’ambito delle direttive generali fissate dall’Assemblea.
Compete inoltre al Consiglio Generale:

– amministrare l’Associazione, in particolare compiendo tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione della stessa, e stipulando tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
– curare i rapporti con i terzi in genere;
– nominare tra i suoi componenti il Segretario Generale;
– fissare l’entità delle quote d’iscrizione e delle quote an- nuali;
– deliberare sulle proposte di modifiche del presente Statuto, da sottoporre all’approvazione definitiva dell’Assemblea;
– predisporre e approvare uno o più Regolamenti;
– nominare rappresentati dell’Associazione presso Enti, Organizzazioni e Uffici;
– deliberare su ogni altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dal presente Statuto;
– redigere, esaminare e approvare il bilancio.

Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente e si riunisce almeno tre volte l’anno.

Il Consiglio Generale resta in carica quattro anni.

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente, mediante comunicazione scritta indirizzata ai singoli componenti e con preavviso almeno di dieci giorni; in caso di urgenza è convocato con preavviso di tre giorni mediante telegramma, telex o avviso inviato tramite posta elettronica certificata.
Il Consiglio Generale delibera a maggioranza relativa dei presenti.
Le sue riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei membri.
Il numero legale accertato all’inizio della seduta resta valido al termine della seduta stessa.

IL PRESIDENTE

Art.11 – Il Presidente:

f.2.a) rappresenta l’Associazione e ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio, con la facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti;
f.2.b) convoca il Consiglio Generale e l’Assemblea;
f.2.c) coordina l’attività degli organi dell’Associazione; f.2.d) può delegare parte delle sue funzioni ai Vice Presidenti;
f.2.e) assume personale;
f.2.f) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto.
Il Presidente resta in carica quattro anni e può essere rie- letto.
In caso di impedimento o prolungata assenza del Presidente le funzioni stesse vengono esercitate dal Vice Presidente.

IL SEGRETARIO GENERALE

Art.12 – Il Segretario Generale è l’organo esecutivo dell’Associazione essendo ad esso attribuito il compito di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Generale e della presidenza, nonchè di curare i rapporti con i terzi in genere.

COMMISSIONE TECNICA

Art.13 – La Commissione Tecnica è composta da tre tecnici, di cui uno è Presidente, che vengono eletti dal Presidente dell’Associazione e restano in carica quattro anni.
La Commissione Tecnica ha lo scopo di analizzare i nuovi tecnici che si propongono di fare parte dell’Associazione.
La Commissione potrà accettare a respingere per mancata capacità (vedi regolamento) le proposte.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art.14 – Il Collegio dei Revisori dei Conti nomina il Presidente e resta in carica quattro anni.
Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila e controlla la gestione amministrativa dell’Associazione e inoltre redige le relazioni sui bilanci da presentare all’approvazione del Consiglio Generale.

SCIOGLIMENTO – CESSAZIONE – ESTINZIONE

Art.15 – Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea nel rispetto del quorum indicato all’articolo 9.
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non Soci.
In tutti i casi di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, è previsto l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.16 – Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.